Panni stesi sui balconi: cosa dice la legge e quali rischi? Scopriamo insieme le regole e da tenere a mente.
Molte volte ci si interroga sulla legalità di quei panni stesi sui balconi dei condomini, che catturano l’attenzione mentre si passeggia per la strada. La risposta a questa domanda è intricata e merita un’analisi approfondita.
Inizialmente, non esiste alcuna disposizione che regola il “gocciolio”. La Corte Suprema ha specificato che la biancheria può essere stesa solo negli spazi condominiali, a patto che non si verifica il temuto “gocciolio” (si vedano le sentenze 6129/2017 e 8223/2018). Sorge il dubbio se tali situazioni rientrino nelle immissioni contemplate dall’articolo 844 del Codice Civile. Questa norma pubblica che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di calore, le esalazioni e i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino…”.
Il Supremo Collegio, con la sentenza 14547/2012, ha evidenziato che quando un condomino agisce in giudizio per far rimuovere gli stendipanni dal balcone sopra il proprio terrazzo e far cessare il relativo gocciolio, esercita un’azione per eliminare una “servitù”, ovvero il diritto dell’altro condomino di stendere (e far sgocciolare) i panni.
Si potrebbe anche configurare il reato di molestia, come stabilito dal Tribunale di Bari il 3 ottobre 2017. Secondo questa sentenza, il comportamento del condominio che costringe il proprietario del balcone o del terrazzo sottostante a subire continuamente lo sgocciolio dei panni intrisi d’acqua costituiscono una condotta idonea a disturbare la quiete e a generare tensione nervosa vicino a casa.
Il gesto in questione – stendere panni gocciolanti – potrebbe qualificarsi anche come reato secondo un altro articolo, il 674, del Codice Penale, dedicato al “getto pericoloso di cose”. Questa disposizione pubblica che chiunque getti o versi in un luogo di transito pubblico o in un luogo privato di uso comune o altrui cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro. Per configurare il reato, l’atteggiamento deve essere continuo e ripetuto nel tempo.
La conclusione a cui si può giungere è che è possibile stendere i panni, ma è essenziale assicurarsi di averli ben strizzati in modo da evitare il gocciolamento. Inoltre, è fondamentale operare in uno spazio che non compromette l’estetica architettonica, come ad esempio il cortile, evitando la facciata principale del palazzo e preferendo il fronte laterale o interno. Se i panni venissero stesi quasi ogni giorno, qualcuno potrebbe rilevare una possibile violazione del decoro architettonico, simile a quanto accade per alcune tende da sole poco integrate esteticamente in alcuni contesti edilizi.
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